Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Per la guida di veicoli occorre essere idonei per requisiti psico-fisici (art.119 Codice della Strada) e morali (art. 120 C.d.S.), oltre ad aver compiuto l’età minima prescritta (art.115 C.d.S.) per la categoria di patente richiesta.
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L’accertamento dei requisiti psico-fisici spetta a un medico facente parte del Servizio Sanitario come il medico dei servizi di base, oppure il medico militare, il medico delle Ferrovie dello Stato, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, del ministero del Lavoro o della Previdenza Sociale (art.119 C.d.S.). Il certificato non deve riportare data anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda.






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